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40° - Promulgazione del Codice di Diritto Canonico

Un testo frutto di un lavoro lungo vent'anni, che ancora oggi contiene la norma di riferimento della Chiesa. Il 25 gennaio 1983 Giovanni Paolo II promulgava il Codice di Diritto Canonico, codice normativo della Chiesa latina.

Il Codice di Diritto Canonico è stato approvato il 25 gennaio 1983 da Giovanni Paolo II con la Costituzione Apostolica Sacrae Disciplinae Leges. Ancora oggi in vigore, è stato modificato 7 volte in 40 anni

Il primo Codice normativo fu il Corpus Iuris Canonici, insieme di norme raccolte da Gregorio XIII nel 1580. La vita della Chiesa, tuttavia, rimase per secoli guidata dalla consuetudine più che da un corpus organico di leggi; solo a fine Ottocento si sentì l'esigenza di creare un insieme organico di norme di riferimento. Pio X affidò i lavori a una commissione guidata dal cardinale Pietro Gasparri, Segretario di Stato, e Benedetto XV nel 1917 promulgò il Codice Pio Benedettino, dal nome dei due Pontefici promotori. Veniva anche istituita la Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del codice di diritto canonico, che sottoponeva al Papa eventuali modifiche del testo. 
Nel 1959 Giovanni XXIII, indicendo il Concilio Vaticano II, indicò tra gli obiettivi l'ammodernamento del Codice del 1917, ma poi il successore Paolo VI, che chiuse il Concilio nel 1965, scelse una strada diversa: le 4 costituzioni, 9 decreti e 3 dichiarazioni frutto dei lavori, insieme ai successivi decreti raccolti nell'Enchiridion Vaticanum, sostituirono le parti del Codice in oggetto ma non sostituirono il documento per intero, che rimase intatto. Negli anni post Concilio si pensò anche a una Lex Ecclesiae Fundamentalis, una sorta di Costituzione della Chiesa, ma poi il progetto non andò in porto, anche perchè si scontrava con un assetto istituzionale molto particolare: il Pontefice, infatti, sovrano assoluto, è al di sopra della legge, non può essere giudicato e può derogarvi in qualsiasi momento, motivo per cui si ritenne inutile mettere a punto un articolato sistema di norme che potevano essere scavalcate con un semplice decreto.  
Il Codice Pio Benedettino del 1917, inoltre, si concentrava su Vaticano e gerarchia cattolica, mentre il Concilio sulla società civile, affermando principi come l'uguaglianza tra i battezzati, la definitiva separazione tra Stato e Chiesa, il diritto di celebrare funzioni liturgiche nelle lingue nazionali e un ruolo molto più centrale dei laici.
Nel 1963 venne istituita una nuova Pontificia Commissione composta da 40 cardinali che sostituiva quella istituita da Benedetto XV, che iniziò i lavori dopo la chiusura del Concilio e adeguò le vecchie norme ai risultati conciliari, eliminando però qualunque possibilità di decentramento del governo della Chiesa. A essi vennero affiancati 70 esperti laici, che approvarono i principi e gli schemi di massima per redigere un nuovo Codice.

Giovanni Paolo II, Papa dal 1978 al 2005, è stato colui che ha portato a termine il ventennale percorso di creazione di un nuovo Codice di Diritto Canonico. Infatti, l'intenzione di rinnovare il testo era già stata espressa da Giovanni XXIII nel 1959 e dal Concilio Vaticano II (1962 - 1965), da lui convocato


Con l'elezione di Giovanni Paolo II il lento processo prese un'accelerazione. Nel 1981 la Commissione consegnò il testo definitivo al Papa, che però nominò altri esperti laici e una nuova Commissione di cardinali per dare il definitivo imprimatur. 
Il Codice di Diritto Canonico venne definitivamente approvato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 con la costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges, valido solo per la Chiesa latina (e non per le Chiese Orientali) e tuttora in vigore. Nel 1988 la Commissione, con la Costituzione Apostolica Pastor Bonus, diventerà Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, con il compito di armonizzare i decreti delle Conferenze Episcopali a livello locale con quelli del Codice di Diritto Canonico, di interpretazione del Codice e di aiuto tecnico/giuridico alla Curia Romana.
In 40 anni il Codice è stato modificato 7 volte:
- nel 1998 Giovanni Paolo II aggiunse un riferimento normativo alle dottrine non direttamente appartenenti al deposito della fede, ma necessarie per custodirlo fedelmente
- nel 2009 Benedetto XVI eliminò la previsione normativa circa le persone battezzate nella Chiesa cattolica ma separate da essa con un atto formale e specificò la natura del diaconato
- nel 2015 Papa Francesco ha riformato il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio
- nel 2016 Papa Francesco ha armonizzato con le Chiese Orientali i criteri di ascrizione alle Chiese sui iuris e la celebrazione del battesimo e del matrimonio
- nel 2017 Papa Francesco ha conferito maggior potere alle Conferenze Episcopali circa gli adattamenti dei libri liturgici
- nel 2021 Papa Francesco ha autorizzato autorizzando l'accesso delle donne ai ministeri del Lettorato e dell'Accolitato
- nel 2021 Papa Francesco ha riformato le sanzioni penali


Predecessore del moderno Codice di Diritto Canonico è il Codice Pio Benedettino, così chiamato dai due Pontefici che lo vollero elaborare, Pio X e Benedetto XV, che lo promulgò nel 1917. Sostituiva a sua volta il Corpus Iuris Canonici, promulgato nel 1580 da Gregorio XIII 

Il Codice di Diritto Canonico si compone di 1752 canoni, divisi in 7 libri. 
- Libro I (203 canoni) → contiene le norme generali per interpretazione e applicazione del Codice e ribadisce che con l'entrata in vigore non mutano i Concordati stipulati precedentemente con altri Stati o società politiche. La potestà di governo "appartiene ai ministri i quali sono successori degli Apostoli"
- Libro II (543 canoni) → identifica la Chiesa quale erede del biblico "popolo di Dio" e conferma che tutti i fedeli sono uguali tra di loro e che la gerarchia ecclesiastica non è superiore al popolo in generale. Distingue tra laici e chierici, ossia coloro ai quali è stato conferito l'ordine sacro e che costituiscono la gerarchia ecclesiastica, dichiarando l'intento di un sempre maggiore coinvolgimento dei primi, in linea con le disposizioni conciliari. 
Riguardo al Pontefice, viene ribadito che egli "ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre esercitare liberamente", quindi in ogni tempo, a piacimento e a suo giudizio insindacabile. Viene comunque posta l'enfasi sulla collegialità e sulla sinodalità, rappresentata dal collegio episcopale, successore degli Apostoli così come il Papa lo è di San Pietro, e viene stabilito che il Sinodo dei Vescovi non può agire contro il volere del Papa.
- Libro III (87 canoni) → ribadisce l'infallibilità papale, estesa anche al Collegio Episcopale, e stabilisce il doppio fondamento della fede nella rivelazione e nella dottrina originata dal Magistero della Chiesa. Vengono disciplinate missione, predicazione, pubblicazioni ed educazione cristiana
- Libro IV (420 canoni) → disciplina i sacramenti, in particolare il matrimonio, e si occupa anche di liturgia e edifici sacri
- Libro V (57 canoni) → disciplina i beni della Chiesa, anche in termini di lasciti e fondazioni, e ribadisce il diritto della Chiesa di possedere e amministrare beni per il proprio funzionamento, per sostentare i propri ministri e per aiutare i bisognosi
- Libro VI (89 canoni) → tratta delle pene, dopo un intenso dibattito tra coloro che volevano rispettare la rigida applicazione del Codice Pio Benedettino del 1917 e coloro che volevano ridurle. In generale, l'impianto viene rivisto nell'ottica di una mitezza generale e del principio della misericordia cristiana, anche per quanto riguarda rimedi penali e penitenze personali; le pene latae sententiae (la cui irrogazione della pena non è legata a una sua dichiarazione, ma solo alla commissione del delitto) sono riservate a pochi casi gravissimi.
Il Libro elenca le varie pene canoniche, partendo dalle censure, che sono la scomunica, l'interdetto e, solo per i chierici, la sospensione, e passando alle pene espiatorie che privano il fedele condannato della possibilità di dimorare in un determinato luogo, di disporre di una data potestà o dispongono il suo trasferimento ad un altro ufficio o lo riducono allo stato laicale. Infine, sono previsti rimedi penali come l'ammonizione e la correzione e penitenze personali
- Libro VII (353 canoni) → disciplina le norme procedurali sui processi, premettendo che il ricorso a essi è sconsigliato in favore di riconciliazioni amichevoli. Vengono stabilite le regole per i processi ordinari, la struttura dei vari tribunali e i processi speciali, ossia quelli di nullità del matrimonio o dell'ordinazione sacra. 

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